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LO STATUTO

 

PIATTAFORMA PER UN POSSIBILE

REGOLAMENTO DI SEZIONE

 

PARTE PRIMA

costituzione, scopi, patrimonio e soci

ART. 1 - COSTITUZIONE.

1. E' costituita, con atto del …….….., la sezione di …………. dell’ Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in

breve AIGA, aderente all’AIJA ( Association Internationale des Jeunes Avocats ) con sede presso il palazzo di

Giustizia del Tribunale circondariale di …………...

2. Il presente regolamento disciplina l’attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello

Statuto Nazionale dell’Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono

quest’ultime.

ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’.

1. Gli scopi e l’attività della sezione sono indicati dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione.

ART. 3 - PATRIMONIO.

1. Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci , dai contributi devoluti da terzi ed accettati

dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

2. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale

ART. 4 - SOCI E QUOTE.

1. L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti

nell’atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Il Consiglio Direttivo della

Sezione ( in breve CDS ) può proporre al Congresso di deliberare la iscrizione, quale socio d’onore, di quelle

persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione e, quale socio

benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci

effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è

dovuta dai soci d’onore.

2. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno

di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei praticanti ovvero l’Albo degli

avvocati del Tribunale di …………... Il numero dei soci della sezione è illimitato.

3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, con allegato versamento della prima quota annuale, al CDS

che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio

Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

4. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da

effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il

socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà

l’espulsione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN ) stabilisce la quota per ciascun iscritto che

le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e,

comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno.

5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal CDS, per dimissione o per raggiunti

limiti di età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino al suo naturale

rinnovo.

6. Il CDS può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto

o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è

impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.

***

PARTE SECONDA

Organi , funzioni ed adempimenti

ART. 5 – ORGANI.

Gli organi dell’Associazione sono previsti dall’art. 5 dello Statuto, precisamente:

Sono organi territoriali dell’Aiga:

a) le Sezioni;

b) i Coordinatori regionali;

Sono organi nazionali dell’Aiga:

c) il Congresso;

d) il Consiglio Direttivo Nazionale;

e) la Giunta;

f) il Presidente;

g) il Collegio di garanzia;

h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.

ART. 6 – ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE.

1. La struttura della Sezione comprende:

a) il Presidente;

b) il CDS;

c) la Conferenza locale degli iscritti alla Sezione ed eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi1;

d) la Consulta dei Presidenti della Sezione2;

e) l’assemblea dei soci.

ART. 7 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l’Ufficio di Presidenza, il CDS, la

Conferenza locale degli eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, la Consulta dei Presidenti e l’Assemblea

dei soci ; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di

tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell’Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il

Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovraintende a tutte le attività dei componenti del

CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano

in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.

2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante del CDS ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal

Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della Associazione e più

specificamente :

- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza,

impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;

- il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei

poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e

comunicazione dell’Associazione nonchè della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al

Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci;

- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le

relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo

cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il

rendiconto riferendone in Assemblea.

1 Ogni sezione decide facoltativamente se istituire o meno tale organo locale.

2 V. nota 1 .

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE ( CDS ).

1. Il CDS è composto dal Presidente ( che lo presiede), da 8 membri3 ( tra i quali uno assume la carica di

Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più consiglieri nazionali ( uno per ogni 80

iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361). Del CDS

fanno parte di diritto il past president ed i soci che eventualmente ricoprano la carica di Presidente Nazionale o

componente della Giunta Nazionale4; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono

computati ai fini della validità delle sedute. I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla

carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni del CDS.

2. Il CDS è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso

inviato almeno 7 giorni o, in caso di urgenza, ad horas.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a

maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

4. Il mandato del componente del CDS ha normalmente durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in

relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente.

5. Il Consiglio :

a) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche

dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; delibera la convocazione delle

Assemblee stabilendone l’odg; mantiene i contatti con il CdO, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;

c) approva il rendiconto annuale;

d) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;

e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.

ART. 9 - CONFERENZA LOCALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ED ELETTI NELLE

ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.

1. La Conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, all’Assemblea

dei delegati o dell’OUA, alla Cassa di previdenza forense.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della sezione che la convoca almeno una volta all’anno.

3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono

indicati dallo Statuto.

ART. 10 – CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLA SEZIONE.

1. La Consulta è composta dagli iscritti alla Sezione che hanno ricoperto la carica di Presidente della Sezione nonché

da altri iscritti – fino ad un massimo di 3 - che abbiano ricoperto una carica nel CDS. I primi sono membri di

diritto, qualora abbiano confermato al Presidente in carica, entro 5 giorni dalla sua elezione, di voler far parte della

Consulta; i secondi sono nominati dal CDS.

2. I componenti della Consulta decadono con il Presidente della Sezione e qualora non siano più iscritti alla sezione.

3. La Consulta ha funzione consultiva del CDS e viene convocata dal Presidente della Sezione qualora occorra

affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita della Sezione.

ART. 11 – ASSEMBLEA.

1. L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.

2. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, anche a

mezzo affissione presso la sede, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L’avviso può essere altresì dato

per via telematica. Qualora il Collegio di Garanzia proponga all’assemblea di sezione la decadenza dalla carica di

un socio che ricopra una carica in un organo territoriale, il Presidente deve convocare l’assemblea entro il termine

assegnato dal Collegio di Garanzia e comunicare immediatamente, al medesimo Collegio, le decisioni

dell’assemblea; ove il Collegio di Garanzia proponesse al CDN di deliberare la perdita della qualità di soci

dell’AIGA per gli iscritti alla sezione e l’inibizione dell’uso del nome AIGA, il Presidente parteciperà a ciascun

iscritto la data ed il luogo del CDN avente all’odg la discussione della predetta proposta in modo da consentire

l’audizione dei soci della sezione.

3. L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione,

stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente a

scrutinio segreto.

4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per

la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere

comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei

soci in regola con il versamento delle quote.

3 Tale numero è discrezionalmente stabilito da ciascuna sezione.

4 Ogni sezione decide facoltativamente se mantenere o meno tale previsione.

5. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea

delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione,

di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

***

PARTE TERZA

Adempimenti verso gli organi nazionali

ART. 12 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

NAZIONALE .

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti e versa al

Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all’elenco secondo l’ammontare stabilito dal CDN.

2. Ai sensi dello Statuto, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il

diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L’elettorato attivo è comunque

garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il

Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima .

ART. 13 - ASSEMBLEA PER L’ ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL

CONGRESSO.

1. Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale ( che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso

scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio ) ed almeno 20 giorni prima dell’inizio del

Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli

eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.

2. Ai sensi dello Statuto, nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si

procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale - dandone comunicazione al Segretario nazionale

entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al

rinnovo delle cariche.

3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l’inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al

Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i

nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla

Assemblea sezionali.

***

PARTE QUARTA

Elezioni

ART. 14 - ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA .

1. L’assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, gli 8 consiglieri del CDS e 3 supplenti, nonché

gli eventuali consiglieri nazionali.

2. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da

almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni

alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l’assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria,

per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere

nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di sezione, il subentro dei consiglieri supplenti

non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.

4. Le candidature vanno presentate al Segretario entro il ventesimo giorno dalla data di celebrazione dell’assemblea

elettorale e devono essere presentate in una lista comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla

Presidenza, di n. 8 nominativi candidati effettivi (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei

nominativi degli eventuali consiglieri nazionali cui la sezione ha diritto. I candidati possono presentare la propria

candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per

prima. La lista incompleta non viene posta ai voti. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero

di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 giorni5.

5 L’assemblea di sezione potrebbe optare per una soluzione alternativa sostituendo il comma terzo con i commi da 4 a

8 di seguito riportati:

4. La candidatura deve essere presentata al Segretario entro il ventesimo giorno antecedente l’assemblea elettorale

e deve essere corredata dalla indicazione della carica per la quale viene avanzata. Ci si può candidare ad una

sola carica; in caso contrario si intende valida la candidatura presentata per prima.

5. Scaduto il termine di cui al precedente comma il Segretario redige ed affigge all’albo della Sezione la lista dei candidati alla carica di Presidente; la lista dei candidati alla carica di consigliere e consigliere supplente del

CDS e la lista dei candidati alla carica di consigliere nazionale.

6. Le votazioni si svolgeranno in modo che per ciascuna lista sarà consegnata all’elettore una scheda. Possono

essere espresse un numero di preferenze pari alle cariche da ricoprire.

7. Nel caso in cui non vengano presentate candidature alla carica di consigliere nazionale, o queste non

raggiungono il numero prefissato, si procederà a nuove elezioni solo per tali carica. Se ciò dovesse verificarsi con

riferimento ai consiglieri del CDS supplenti, la competizione elettorale avrà comunque luogo ed i posti di

consigliere supplente non assegnati saranno attribuiti, nell’ordine, ai primi non eletti alla carica di consigliere del

CDS. La competizione elettorale, invece, non avrà luogo se non fosse presentata alcuna candidatura alla carica di

Presidente oppure non fosse presentata alcuna candidatura, o queste fossero insufficienti, alla carica di

consigliere del CDS.

8. Nel caso in cui le elezioni non dovessero avere luogo, o si dovesse procedere ad elezioni suppletive per la carica

di consigliere nazionale, il CDS deve riconvocare l’Assemblea in modo che le nuove elezioni si tengano non

oltre il 45° giorno dalle precedenti.

 

ART. 15 - ELEZIONE NEL CDS.

1. Il Presidente, convoca il primo CDS entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del

Presidente , o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina, tra i suoi componenti, il

Vicepresidente, Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che

abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa.

ART. 16 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE.

1. Il Presidente, immediatamente dopo la elezione della Giunta Nazionale, partecipa all’assemblea convocata dal

Presidente della sezione capoluogo di regione, in occasione e nella stessa sede del primo CDN, per eleggere il

Coordinatore Regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.

***

PARTE QUINTA

Incompatibilità e Rotazione degli incarichi

ART. 17 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE

1. La carica di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale ) è incompatibile con la

carica di Presidente del CdO, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre

istituzioni, organismi ed associazioni forensi. La carica di componente della Consulta è incompatibile con ogni

altra carica di consigliere del CDS.

2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare

lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’Aiga promuove, conformemente all’art. 17

dello Statuto, il principio della rotazione degli incarichi. All’uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi

forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.

3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il CDS, con delibera adottata a scrutinio segreto, proporrà

al Collegio di garanzia l’espulsione del socio medesimo.

ART. 18 - INELEGGIBILITA’

1. I consiglieri di sezione ed i consiglieri nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica

per una sola volta; il Presidente di sezione non è immediatamente rieleggibile6.

***

PARTE SESTA

Norme finali

ART. 19 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.

2. Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. Possono essere discusse solo le

modifiche preventivamente vagliate dal CDS.

3. In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato

da almeno i 2/3 degli iscritti.

6 La previsione della non immediata rieleggibilità del presidente non è imposta dallo Statuto (che prevede anche per

tale carica i limite del doppio mandato) tuttavia l’assemblea di sezione ha facoltà di darsi un criterio più restrittivo,

soprattutto, all’indomani dell’allungamento del mandato a 3 anni.

4. Nel caso in cui il CDN avesse deliberato la perdita della qualità di soci degli iscritti alla sezione e l’inibizione

all’uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo distintivo dell’Associazione, gli iscritti che avranno

reso audizione innanzi al CDN e non sono responsabili delle violazione all’origine della delibera del CDN,

potranno avanzare richiesta per una nuova costituzione della sezione.