LO STATUTO
PIATTAFORMA PER UN POSSIBILE
REGOLAMENTO DI SEZIONE
PARTE PRIMA
costituzione, scopi, patrimonio e soci
ART. 1 - COSTITUZIONE.
1. E' costituita, con atto del …….….., la sezione di …………. dell’ Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in
breve AIGA, aderente all’AIJA ( Association Internationale des Jeunes Avocats ) con sede presso il palazzo di
Giustizia del Tribunale circondariale di …………...
2. Il presente regolamento disciplina l’attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello
Statuto Nazionale dell’Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono
quest’ultime.
ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’.
1. Gli scopi e l’attività della sezione sono indicati dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione.
ART. 3 - PATRIMONIO.
1. Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci , dai contributi devoluti da terzi ed accettati
dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale
ART. 4 - SOCI E QUOTE.
1. L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti
nell’atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Il Consiglio Direttivo della
Sezione ( in breve CDS ) può proporre al Congresso di deliberare la iscrizione, quale socio d’onore, di quelle
persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione e, quale socio
benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci
effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è
dovuta dai soci d’onore.
2. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno
di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei praticanti ovvero l’Albo degli
avvocati del Tribunale di …………... Il numero dei soci della sezione è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, con allegato versamento della prima quota annuale, al CDS
che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio
Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
4. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da
effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il
socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà
l’espulsione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN ) stabilisce la quota per ciascun iscritto che
le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e,
comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal CDS, per dimissione o per raggiunti
limiti di età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino al suo naturale
rinnovo.
6. Il CDS può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto
o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è
impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.
***
PARTE SECONDA
Organi , funzioni ed adempimenti
ART. 5 – ORGANI.
Gli organi dell’Associazione sono previsti dall’art. 5 dello Statuto, precisamente:
Sono organi territoriali dell’Aiga:
a) le Sezioni;
b) i Coordinatori regionali;
Sono organi nazionali dell’Aiga:
c) il Congresso;
d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) la Giunta;
f) il Presidente;
g) il Collegio di garanzia;
h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.
ART. 6 – ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE.
1. La struttura della Sezione comprende:
a) il Presidente;
b) il CDS;
c) la Conferenza locale degli iscritti alla Sezione ed eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi1;
d) la Consulta dei Presidenti della Sezione2;
e) l’assemblea dei soci.
ART. 7 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l’Ufficio di Presidenza, il CDS, la
Conferenza locale degli eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, la Consulta dei Presidenti e l’Assemblea
dei soci ; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di
tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell’Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il
Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovraintende a tutte le attività dei componenti del
CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano
in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.
2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante del CDS ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal
Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della Associazione e più
specificamente :
- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza,
impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
- il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei
poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e
comunicazione dell’Associazione nonchè della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al
Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le
relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo
cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il
rendiconto riferendone in Assemblea.
1 Ogni sezione decide facoltativamente se istituire o meno tale organo locale.
2 V. nota 1 .
ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE ( CDS ).
1. Il CDS è composto dal Presidente ( che lo presiede), da 8 membri3 ( tra i quali uno assume la carica di
Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più consiglieri nazionali ( uno per ogni 80
iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361). Del CDS
fanno parte di diritto il past president ed i soci che eventualmente ricoprano la carica di Presidente Nazionale o
componente della Giunta Nazionale4; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono
computati ai fini della validità delle sedute. I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla
carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni del CDS.
2. Il CDS è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso
inviato almeno 7 giorni o, in caso di urgenza, ad horas.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a
maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
4. Il mandato del componente del CDS ha normalmente durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in
relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente.
5. Il Consiglio :
a) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche
dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; delibera la convocazione delle
Assemblee stabilendone l’odg; mantiene i contatti con il CdO, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
c) approva il rendiconto annuale;
d) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.
ART. 9 - CONFERENZA LOCALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ED ELETTI NELLE
ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.
1. La Conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, all’Assemblea
dei delegati o dell’OUA, alla Cassa di previdenza forense.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della sezione che la convoca almeno una volta all’anno.
3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono
indicati dallo Statuto.
ART. 10 – CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLA SEZIONE.
1. La Consulta è composta dagli iscritti alla Sezione che hanno ricoperto la carica di Presidente della Sezione nonché
da altri iscritti – fino ad un massimo di 3 - che abbiano ricoperto una carica nel CDS. I primi sono membri di
diritto, qualora abbiano confermato al Presidente in carica, entro 5 giorni dalla sua elezione, di voler far parte della
Consulta; i secondi sono nominati dal CDS.
2. I componenti della Consulta decadono con il Presidente della Sezione e qualora non siano più iscritti alla sezione.
3. La Consulta ha funzione consultiva del CDS e viene convocata dal Presidente della Sezione qualora occorra
affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita della Sezione.
ART. 11 – ASSEMBLEA.
1. L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.
2. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, anche a
mezzo affissione presso la sede, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L’avviso può essere altresì dato
per via telematica. Qualora il Collegio di Garanzia proponga all’assemblea di sezione la decadenza dalla carica di
un socio che ricopra una carica in un organo territoriale, il Presidente deve convocare l’assemblea entro il termine
assegnato dal Collegio di Garanzia e comunicare immediatamente, al medesimo Collegio, le decisioni
dell’assemblea; ove il Collegio di Garanzia proponesse al CDN di deliberare la perdita della qualità di soci
dell’AIGA per gli iscritti alla sezione e l’inibizione dell’uso del nome AIGA, il Presidente parteciperà a ciascun
iscritto la data ed il luogo del CDN avente all’odg la discussione della predetta proposta in modo da consentire
l’audizione dei soci della sezione.
3. L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione,
stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente a
scrutinio segreto.
4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per
la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere
comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei
soci in regola con il versamento delle quote.
3 Tale numero è discrezionalmente stabilito da ciascuna sezione.
4 Ogni sezione decide facoltativamente se mantenere o meno tale previsione.
5. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione,
di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
***
PARTE TERZA
Adempimenti verso gli organi nazionali
ART. 12 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
NAZIONALE .
1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti e versa al
Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all’elenco secondo l’ammontare stabilito dal CDN.
2. Ai sensi dello Statuto, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il
diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L’elettorato attivo è comunque
garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il
Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima .
ART. 13 - ASSEMBLEA PER L’ ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL
CONGRESSO.
1. Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale ( che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso
scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio ) ed almeno 20 giorni prima dell’inizio del
Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli
eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.
2. Ai sensi dello Statuto, nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si
procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale - dandone comunicazione al Segretario nazionale
entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al
rinnovo delle cariche.
3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l’inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al
Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i
nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla
Assemblea sezionali.
***
PARTE QUARTA
Elezioni
ART. 14 - ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA .
1. L’assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, gli 8 consiglieri del CDS e 3 supplenti, nonché
gli eventuali consiglieri nazionali.
2. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da
almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni
alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l’assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria,
per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere
nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di sezione, il subentro dei consiglieri supplenti
non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.
4. Le candidature vanno presentate al Segretario entro il ventesimo giorno dalla data di celebrazione dell’assemblea
elettorale e devono essere presentate in una lista comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla
Presidenza, di n. 8 nominativi candidati effettivi (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei
nominativi degli eventuali consiglieri nazionali cui la sezione ha diritto. I candidati possono presentare la propria
candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per
prima. La lista incompleta non viene posta ai voti. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero
di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 giorni5.
5 L’assemblea di sezione potrebbe optare per una soluzione alternativa sostituendo il comma terzo con i commi da 4 a
8 di seguito riportati:
4. La candidatura deve essere presentata al Segretario entro il ventesimo giorno antecedente l’assemblea elettorale
e deve essere corredata dalla indicazione della carica per la quale viene avanzata. Ci si può candidare ad una
sola carica; in caso contrario si intende valida la candidatura presentata per prima.
5. Scaduto il termine di cui al precedente comma il Segretario redige ed affigge all’albo della Sezione la lista dei candidati alla carica di Presidente; la lista dei candidati alla carica di consigliere e consigliere supplente del
CDS e la lista dei candidati alla carica di consigliere nazionale.
6. Le votazioni si svolgeranno in modo che per ciascuna lista sarà consegnata all’elettore una scheda. Possono
essere espresse un numero di preferenze pari alle cariche da ricoprire.
7. Nel caso in cui non vengano presentate candidature alla carica di consigliere nazionale, o queste non
raggiungono il numero prefissato, si procederà a nuove elezioni solo per tali carica. Se ciò dovesse verificarsi con
riferimento ai consiglieri del CDS supplenti, la competizione elettorale avrà comunque luogo ed i posti di
consigliere supplente non assegnati saranno attribuiti, nell’ordine, ai primi non eletti alla carica di consigliere del
CDS. La competizione elettorale, invece, non avrà luogo se non fosse presentata alcuna candidatura alla carica di
Presidente oppure non fosse presentata alcuna candidatura, o queste fossero insufficienti, alla carica di
consigliere del CDS.
8. Nel caso in cui le elezioni non dovessero avere luogo, o si dovesse procedere ad elezioni suppletive per la carica
di consigliere nazionale, il CDS deve riconvocare l’Assemblea in modo che le nuove elezioni si tengano non
oltre il 45° giorno dalle precedenti.
ART. 15 - ELEZIONE NEL CDS.
1. Il Presidente, convoca il primo CDS entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del
Presidente , o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina, tra i suoi componenti, il
Vicepresidente, Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che
abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa.
ART. 16 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE.
1. Il Presidente, immediatamente dopo la elezione della Giunta Nazionale, partecipa all’assemblea convocata dal
Presidente della sezione capoluogo di regione, in occasione e nella stessa sede del primo CDN, per eleggere il
Coordinatore Regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.
***
PARTE QUINTA
Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART. 17 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE
1. La carica di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale ) è incompatibile con la
carica di Presidente del CdO, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre
istituzioni, organismi ed associazioni forensi. La carica di componente della Consulta è incompatibile con ogni
altra carica di consigliere del CDS.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare
lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’Aiga promuove, conformemente all’art. 17
dello Statuto, il principio della rotazione degli incarichi. All’uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi
forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il CDS, con delibera adottata a scrutinio segreto, proporrà
al Collegio di garanzia l’espulsione del socio medesimo.
ART. 18 - INELEGGIBILITA’
1. I consiglieri di sezione ed i consiglieri nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica
per una sola volta; il Presidente di sezione non è immediatamente rieleggibile6.
***
PARTE SESTA
Norme finali
ART. 19 – NORME FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.
2. Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. Possono essere discusse solo le
modifiche preventivamente vagliate dal CDS.
3. In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato
da almeno i 2/3 degli iscritti.
6 La previsione della non immediata rieleggibilità del presidente non è imposta dallo Statuto (che prevede anche per
tale carica i limite del doppio mandato) tuttavia l’assemblea di sezione ha facoltà di darsi un criterio più restrittivo,
soprattutto, all’indomani dell’allungamento del mandato a 3 anni.
4. Nel caso in cui il CDN avesse deliberato la perdita della qualità di soci degli iscritti alla sezione e l’inibizione
all’uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo distintivo dell’Associazione, gli iscritti che avranno
reso audizione innanzi al CDN e non sono responsabili delle violazione all’origine della delibera del CDN,
potranno avanzare richiesta per una nuova costituzione della sezione.
